Ä Diritti civili telematici (65:1600/1.27) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ CYBER_RIGHTS Ä Msg : 105 of 112 From : Ferry Byte 65:1100/9 14 Jan 96 20:48:16 To : all 14 Jan 96 21:52:56 Subj : ddl Falqui ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Disegno legge Falqui - De Notaris Disegno di legge Norme a tutela dell'utenza, delle banche dati e delle retitelematiche. d'iniziativa dei senatori De Notaris e Falqui. Testo ddl Relazione Onorevoli colleghi!La comunicazione per via telematica ha ormaiconquistato, spesso a sproposito, l'attenzione dei grandi mezzi dicomunicazione tradizionale. Si fa un gran parlare e scrivere di hacker, piratiinformatici, geni che stanno nella zona grigia tra illegalità egrandi affari, ma la realtà della comunicazione telematica èmolto meno romantica, anche se di ben maggiore importanza socialee civile.In tutto il mondo sono ormai decine di milioni gliesseri umani che si scambiano informazioni e dati tramite retiquali Internet o APC, in Italia il fenomeno si sta sempre piu'allargando.La telematica si configura sempre piu' come unostrumento di diffusione delle idee indispensabile per una societa'moderna e civile, ancora piu' interessante perche' realizzata conmetodologie e strumenti a basso costo, accessibili a tutti, conuna forte componente volontaria e di impegno sociale. Purtroppo l'Italia ha collezionato anche in questosettore primati che nessun altro paese al mondo ci invidia:infatti nella primavera del 1994 centinaia di sequestri eperquisizioni hanno realizzato nel nostro paese quello che èl'incubo di ogni utente e operatore telematico: il crackdown,cioè il blocco di fatto di una intera rete di comunicazionetelematica.La magistratura e gli organi di polizia erano allaricerca di chi copiava illegalmente programmi protetti daldiritto d'autore: nei fatti si sono perquisite sedi diassociazioni di volontariato, si sono sequestrate apparecchiatureindispensabili alla libera comunicazione tra cittadini, si sonodanneggiate piccole imprese, cooperative, singoli professionisti,associazioni operanti nel campo della protezione civile e dellalotta alla mafia.Non e' un risultato di cui andare fieri, perche' segnalal'arretratezza culturale del nostro strumento legislativo, troppoingessato per favorire nuovi modelli di comunicazione che difatto realizzano i dettati costituzionali della liberta' dipensiero ed espressione, tutelando la segretezza e lariservatezza della corrispondenza.Il crackdown del 1994 ha messo in allarme i cittadiniche utilizzano la telematica, aumentando in loro il timore cheper l'ennesima volta in Italia grandi innovazioni culturali etecnologiche vengano bloccate e neutralizzate da assurde edannose regole burocratiche, tese innanzitutto alla conservazionedi privilegi da parte di piccoli, ma potenti, gruppi diinteresse.E' da questa situazione che siamo partiti perl'elaborazione del disegno di legge che oggi presentiamo. Il nostro primo obiettivo era quello di ancorare lacomunicazione telematica al dettato costituzionale.è quanto abbiamo fatto nell'articolo 1, dove facciamo precisiriferimenti alla liberta' di pensiero e di comunicazione, allasegretezza della corrispondenza, allo sviluppo della cultura edella ricerca scientifica. All'articolo 2 diamo una definizione certa per una serie ditermini "tecnici" di cui non esiste un corrispettivo nella linguaitaliana, onde evitare equivoci per il futuro.L'articolo 3 si prefigge di fare giustizia di quanti si lamentanodella "mancanza di controllo" sui sistemi telematici ad accessopubblico: la nostra proposta prevede che in tali casi il gestoredia una "comunicazione d'esistenza" alla locale prefettura, che asua volta curerà l'invio di questi dati ad un archivio centralepreso il Ministero delle PPTT.Si prevede esplicitamente che tale obbligo di comunicazioned'esistenza non comporti gravami economici nei confronti deigestori.Si afferma inoltre esplicitamente l'impossibilita' di paragonareun sistema telematico ad accesso pubblico ad una testatagiornalistica: infatti a differenza dalla comunicazione scritta,televisiva o radiofonica, la comunicazione telematica rendeimpossibile un controllo a monte dei messaggi e delle notizieriportate dagli utenti da parte di eventuali direttoriresponsabili. L'unico responsabile della comunicazione o delmessaggio e'; chi la immette in rete, che per tali ragioni devequindi essere identificabile, nei limiti della tecnologiadisponibile.L'articolo 4 stabilisce precise garanzie per i gestori di banchedati nel caso in cui la magistratura avvii indagini sull'utilizzodi tali strutture a fini illegali.In particolare si precisa che le indagini debbano essere condotteprivilegiando strumenti di indagine telematici e il divieto disequestrare l'hardware necessario per il funzionamento delsistema telematico. In quest'ultimo caso si potrebbe paragonaretale divieto a quello che vieta il sequestro di una tipografianel caso in cui il periodico da esso stampato contenga notizieche possono configurarsi come reato.Nell'articolo 5 si stabiliscono gli obblighi di identificazionedell'utenza nel caso voglia accedere non in sola lettura ad unsistema telematico.Oltre ad identificare nell'utente il solo responsabile di quelloche immette nel sistema, si individuano alcune procedure diidentificazione che siano il più possibili affidabili e nelcontempo abbiano costi quasi nulli sia in termini economici chedi tempo.Si individuano inoltre una serie di garanzie per l'utenteriguardo alla riservatezza della corrispondenza (permettendo tral'altro l'utilizzo di sistemi crittografici) e dei suoi datipersonali per indagini di mercato o commerciali.L'articolo 6 non si occupa tanto di diritti e doveri dell'utenzatelematica, ma interviene sulla spinosa questione dei dirittid'autore in capo informatico.Innanzitutto si regolamenta l'utilizzo di programmi freeware,shareware e di pubblico dominio, non comprimibili nell'attualelegge sul diritto d'autore e bisognosi di una particolarenormativa.In secondo luogo si interviene anche sui programmi superatitecnologicamente e non più disponibili sul mercato per sceltadelle aziende produttrici.Il meccanismo legislativo proposto è molto semplice: sono copertida diritto d'autore i programmi disponibili sul mercato, cioè invendita. In caso contrario possono essere liberamente utilizzati,anche se non a fini commerciali e/o produttivi.L'articolo 7 istituisce le "biblioteche provinciali delsoftware", come contraltare alla copertura del diritto d'autoreper i programmi.Vengono stabilite inoltre alcune protezioni per l'utenza delsoftware, specificando ad esempio che non vi possono esseremeccanismi di protezioni che danneggino l'utente stesso nel casoin cui quest'ultimo tenti di disinnescarli.L'articolo 8 stabilisce l'istituzione della "Consulta nazionaleper la telematica sociale", organo di dibattito, coordinamento econfronto sui temi del presente disegno di legge.Onorevoli colleghi!Con questo disegno di legge vogliamo garantire i dirittifondamentali della nostra Carta costituzionale anche in settoriche cinquant'anni fa erano difficilmente immaginabili.Le comunicazioni telematiche possono e devono essere una nuovaforma democratica di dibattito e confronto per tutti i cittadini,come tali sottoposte al minimo indispensabile di vincoli e legateprimariamente alla diretta responsabilità di chi esprime la suaidea e il suo pensiero. "testo" Disegno di legge Falqui-De Notaris sulla tutela delle banche dati amatoriali (coordinatore tecnico: C. De Blasi) Nuova versione auto-emendata Articolo 11. I cittadini che, nell'esercizio del diritto alle liberta'di pensiero e di comunicazione, si avvalgono di sistemi telematici adaccesso pubblico e reti telematiche, utilizzano tali strumenti neimodi previsti dalla presente legge, che tutela altresi' lasegretezza della corrispondenza, lo sviluppo della cultura e dellaricerca scientifica.Articolo 2 1. Ai fini della presente legge intendesi per:a) nodo telematico (o Bulletin Board System): un elaboratoreelettronico dotato di un collegamento telematico che consenteagli utenti di inviare e ricevere file, messaggi (in formapubblica o privata), di consultare archivi e di compereoperazioni telematiche consentite dal livello di tecnologiautilizzato;b) programmi di pubblico dominio: programmi liberamentecopiabili, distribuibili e modificabili, per l'uso dei qualil'autore non chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente adauspicare un contributo volontario;c) programmi freeware: programmi liberamente copiabili edistribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autorenon chiede un corrispettivo limitandosi eventualmente ad auspicareun contributo volontario;d) programmi shareware: programmi liberamente copiabili edistribuibili nel formato originario, per l'uso dei quali l'autorechiede un corrispettivo od un pagamento a titolo di registrazionenel caso che l'utente, una volta provato il programma, decida diutilizzarlo;e) reti telematiche: un insieme di sistemi telematici tra i qualiesistono forme di collegamento predefinite e non occasionali;f) file: un elemento, consista esso in un programma eseguibile oin soli dati, univocamente individuato su un supporto dimemorizzazione.g) sistema telematico ad accesso pubblico: un nodo telematico,singolo o in rete con altri, l'accesso al quale siaconsentito alla generalità dei cittadini che ne fa richiesta,anche se coesistente su elaboratore sul quale siano gestiteapplicazioni riservate all'uso di gruppi piu ristretti.Articolo 31. L'attivazione e il funzionamento di un nodo telematico e di unarete telematica non può essere soggetta ad autorizzazioniné comporta l'obbligo di registrazione come testatagiornalistica.2. I soggetti che gestiscono un sistema telematico ad accessopubblico si dotano di un regolamento interno.3. Nel regolamento interno di cui al comma 2 del presente articolo devonoessere contenuti:a) l'impegno di comunicare all'utente che egli e' il solo e unicoresponsabile penale e civile per i messaggi e i file inviati;b) i livelli di segretezza e riservatezza applicati alla corrispondenzaprivata veicolata sul sistema telematico ad accesso pubblico e sulle reticui il sistema sia collegato;c) l'impegno dell'operatore e del proprietario a rispettare la segretezzadella corrispondenza privata;d) l'impegno a fornire alla magistratura tutta la documentazione, le notiziee le metodiche a disposizione per identificare utenti del sistema telematicoad accesso pubblico che siano oggetto di indagine giudiziaria;e) se il sistema telematico sia o meno a fini di lucro.4. Il regolamento di cui ai commi 2 e 3, va inviato alla Prefettura diappartenenza entro sessanta giorni dall'entrata in funzione del sistematelematico ad accesso pubblico, integrato dai seguenti dati:a) i dati anagrafici del proprietario e del gestore del sistema telematicoad accesso pubblico;b) la denominazione del sistema telematico ad accesso pubblico;c) il recapito presso cui è locato l'elaboratore su cui risiede il sistematelematico ad accesso pubblico.5. In caso di modifica dei dati e delle comunicazioni di cui alcomma 4 del presente articolo ovvero di cessazione delleattività del sistema telematico ad accesso pubblico ilproprietario ne da comunicazione alla prefettura entro sessantagiorni.6. Ogni rete telematica che colleghi stabilmente più nodiè tenuta a designare un responsabile di rete. Ilresponsabile di rete ha il compito di mantenere aggiornato l'elencodei nodi di una rete e darne comunicazione in carta semplice entro il31 dicembre di ogni anno all'Archivio di cui al comma seguente.7. presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni èistituito l'Archivio dei sistemi telematici ad accesso pubblico, a cuile Prefetture inviano copia delle comunicazioni di cui al comma 4 delpresente articolo.8. Le comunicazioni di cui al presente articolo non comportanooneri e imposte di alcuna natura.Articolo 41. Qualora l'autorita' inquirente inizi indagini relative ad un sistematelematico ad accesso pubblico, sulla base di elementi relativi al sistemastesso ovvero riferiti più in generale a reti telematiche di cui il sistemafa parte, essa è proceduralmente tenuta a :a) verificare la registrazione dell'esistenza del sistema telematico adaccesso pubblico nell'archivio previsto al comma 7 dell'articolo 3;b) convocare nella qualità di persona informato sui fatti il proprietarioed il gestore del sistema telematico ad accesso pubblico al fine diacquisire i dati cui alla lettera d, comma 3 dell'articolo 3;c) utilizzare, nel caso in cui siano necessari accertamenti sui datimemorizzati nell'elaboratore del sistema telematico ad accesso pubblico,personale specializzato al fine di non arrecare pregiudizio alla piu'generale funzionalità del sistema stesso.2. Eventuali azioni di sequestro possono riguardare unicamente lenotizie e i dati che sono fonte o indizio di reato, escludendo da essele apparecchiature che permettono l'elaborazione, la conservazione, laduplicazione e la trasmissione di dati da parte del sistema telematicoad accesso pubblico.Articolo 51. Il gestore e il proprietario di un sistema telematico ad accessopubblico non hanno responsabilita' alcuna relativamente a quantoè presente o transita sul proprio sistema fino a quando non siastata comprovata la sua responsabilità diretta in merito adeventuali reati.2. L'utente è il solo ed unico responsabile penale e civileper i messaggi e i file inviati. Il gestore del sistema ad accessopubblico e' tenuto a dare di cio' specificoavvertimento.3. Il gestore comunica inoltre all'utente il regolamento di cui alcomma 2 dell'articolo 3.4. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolosono date ad inizio collegamento interattivo e al momento dellaregistrazione dell'utente.5. La attribuzione di messaggi e dati ad un determinato utente,come registrato dal gestore ed indicato nell'ambito dei vari settori efunzionalita' di comunicazione, ha valore nei limiti del tipo ditecnologia utilizzata.6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo nonsussistono nei casi di collegamento occasionale nell'ambito diutilizzo del sistema telematico ad accesso pubblico come centro dirilevazione per sondaggi o come collettore di segnalazioni al di fuoridegli strumenti e delle forme permanenti di comunicazione.7. L'utente ha la facolta' di utilizzare pseudonimi. Ilgestore e' tenuto a non rilevare la corrispondenza trapseudonimo e identita' dell'utente se non nel caso previstodalla lettera b, comma 1 dell'articolo 4.8. La corrispondenza privata veicolata per via telematica èparagonata alla corrispondenza scritta e come tale tutelata. Imessaggi personali non possono in nessun caso essere resi pubblici senon per iniziativa del mittente o del destinatario. Gli utenti di unsistema telematico possono proteggere la corrispondenza privataattraverso sistemi crittografici.9. Dati, informazioni e comunicazioni riguardanti l'utente e leoperazioni da esso effettuate non possono essere utilizzati senza ilsuo specifico consenso per indagini e rilevazioni delle opinioni e dimercato. Gli stessi elementi informativi di carattere personale oanagrafico eventualmente forniti dall'utente al gestore del sistemanon sono pubblicizzabili senza un espresso consenso.10. Al gestore del sistema è fatto divieto di cancellare oalterare i messaggi inviati dagli utenti o comunque transitanti sulproprio sistema. nel caso in cui il gestore ravvisi in tali messaggiipotesi di reato, ne da comunicazione all'autorita'giudiziaria.11. L'utilizzo di una rete telematica o di apparecchiature per ilcollegamento telematico non puo' essere sottoposto ad oneri ed imposte dialcuna natura ne' e' soggetto ad autorizzazioni da partedell'Amministrazione dello Stato.Articolo 61. Quanto previsto e regolato dal decreto legislativo n.518 del 29dicembre 1992 non si applica ai programmi di pubblico dominio e aiprogrammi freeware. Ogni programma, per gli effetti del presentecomma, è considerato di pubblico dominio fin quando nonidentificato altrimenti.2. La legge 22 aprile 1941, n.633 tutela i programmi shareware neimodi e nei limiti definiti dagli autori dei programmi stessi e daisoggetti da esso incaricati o legittimati alla distribuzione. Taliprogrammi sono liberamente acquisibili da qualunque sistema telematicoo attraverso supporti di memorizzazione senza alcuna formalita odobbligo.3. Le previsioni degli artt. 161, 171 e 171/bis della legge 22aprile 1941, n.633 non si applicano nel caso di possesso, cessione odutilizzo a titolo individuale, o al di fuori di attivita professionalie commerciali, di programmi non più commercializzati da almenodue anni o di cui sia commercializzata una versione successiva.4. La inapplicabilità di cui al comma 3 opera comunque ovel'utente sia titolare di un numero di licenze d'uso pari alleinstallazioni ovvero l'utente individuale abbia effettuato un ordinedel programma in suo possesso.Articolo 71. I produttori di software o i relativi distributori nazionali inesclusiva hanno l'obbligo di fornire a titolo gratuito una licenzad'uso dei programmi da loro commercializzati alla principalebiblioteca pubblica di ogni provincia.2. Le biblioteche pubbliche di cui al comma 1 costituisconoun'apposita sezione denominata "biblioteche provinciali del software".I programmi di cui al comma 1 sono liberamente utilizzabili daicittadini presso dette biblioteche.3. Sono vietati meccanismi di protezione dei programmi che possonodar luogo a perdite di dati o limitazioni al normale usodell'elaboratore, alle funzionalita' degli altri programmi, alleprocedure di manutenzione e salvataggio dei dati stessi.4. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi cheescludono la responsabilita' del produttore per danni causati dadifetti del programma o da incompatibilita' non espressamentedichiarate nella documentazione.5. Il cittadino le cui proprieta' risultino danneggiate pereventi verificatisi per situazioni contemplate dai commi 3 e 4 delpresente articolo sono indennizzati dal produttore di software con unasomma pari a dieci volte il prezzo pagato per il programma, fattosalvo un maggiore accertamento. Il presente comma non si applicaai programmi di pubblico dominio e freeware.6. Sono nulle le clausole di vendita o di licenza di programmi chefacciano divieto di installazioni plurime, fermo restandol'utilizzo di una sola installazione nello stesso momento.7. I produttori di software sono tenuti a commercializzare inItalia anche le eventuali differenti versioni del programmacommercializzate in altri paesi.Articolo 81. Presso il garante per l'informazione e l'editoria e'istituita la "Consulta nazionale per la telematica sociale" qualeorgano permanente di consultazione, riferimento e confronto per lematerie inerenti alla telematica.2. La Consulta e' formata da tre rappresentanti di retitelematiche di reti telematiche che dispongano di almeno 30 nodiiscritti all'archivio di cui al comma 7 dell'articolo 3, da duerappresentanti di singolo sistemi che abbiano almeno 300 utenti, da unrappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante delministero di grazia e giustizia, da un rappresentante del ministerodelle PPTT e telecomunicazioni, da un rappresentante degli aziendeproduttrici di software, da un rappresentante della SIAE, da unrappresentante delle associazioni di consumatori. 3. La Consulta esprime pareri al Garante per l'informazione el'editoria sulle materie di cui agli articoli della presentelegge e opera monitorando l'insieme delle condizioni diagibilità e di sviluppo della telematica sociale ed elaborandoproposte, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e di codici diautoregolamentazione provenienti dalle esperienze di telematicasociale.4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinque mesidalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, conproprio decreto, istituisce e disciplina la Consulta. --- Aeolus v1.2.0 (#32996409) * Origin: Virtual Town TV - 5 linee 055/485997 (65:1100/9)